IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi della Basilicata,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1938,
n. 412, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  della  Basilicata  e  convalidati dal
Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato
e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art. 47, relativo alle discipline comuni a tutti gli indirizzi
del corso di laurea in scienze agrarie, l'insegnamento annuale:  "4,5
(chimica)" e' sostituito dai seguenti insegnamenti:
   "4) Chimica propedeutica I per agraria (semestrale);
   4,5) Chimica propedeutica II per agraria (semestrale)".